Regolamento CTS

REGOLAMENTO

DEL “COMITATO TECNICO SCIENTIFICO”

UCID NAZIONALE

Premessa

Nell’ambito dello statuto dell’UCID Nazionale, in relazione alla strutturazione e funzionamento degli organi previsti dall’art. 9 dello Statuto vigente, è ravvisabile all’art.13 c.4 lettera h) la possibilità di esistere di “Comitati”, nel caso un “Comitato Tecnico Scientifico”, con funzioni di staff e consultive di supporto al lavoro degli organi Statutariamente previsti.

Finora il Comitato Tecnico Scientifico ha operato in forma sperimentale e, visto il costruttivo apporto, si rende opportuna la sua regolamentazione. Pertanto a norma di Statuto il funzionamento con il presente regolamento, dovrà essere oggetto di approvazione del Comitato di Presidenza Nazionale (art. 15 p. 6 lettera-f) quale proposta da portare al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione (art.13, c.4 lettera q).

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UCID UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI

FEDERAZIONE NAZIONALE

REGOLAMENTO DEL

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

TITOLO I

ENUNCIAZIONE – COMPOSIZIONE- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO - CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ – SEDE – DURATA – FINALITA’

 

Art.1 – Enunciazione

Ai sensi degli art. 13 e 15 dello Statuto Nazionale vigente, è istituito un “Comitato Tecnico Scientifico”, composto da personalità nel campo imprenditoriale, professionale, che possano valorizzare e sostenere le finalità dell’UCID, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

 

Art.2 – Composizione

Il Comitato Tecnico Scientifico:

  • è composto da personalità che singolarmente e/o collegialmente valorizzano le finalità e le attività dell’UCID, disponibile a sostenerle nei modi e nelle forme opportune all’approccio UCID;

  • Sono personalità nel campo imprenditoriale, professionale, che illustrano l’appartenenza ucidina grazie al riconoscimento che hanno nella società in virtù dei comportamenti e della coerenza di vita;

  • Fungono da testimonials dei valori d’impegno e di professione cristianamente ispirati, e con la loro presenza qualificano iniziative di formazione, di convegnistica, etc.;

  • Possono far parte del Comitato Tecnico Scientifico persone anche non iscritte all’UCID rispondenti ai requisiti sopra individuati.

 

Art.3 - Approvazione del regolamento - cessazione dell’attività

Il Comitato Tecnico Scientifico è riconosciuto come esistente dalla delibera di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Comitato di Presidenza Nazionale dell’UCID. Gli stessi organi sono, nelle forme sopra dette, deputati a deliberare lo scioglimento del Comitato Tecnico Scientifico o a deliberare modifiche al presente regolamento.

 

Art.4 – Sede

La sede del Comitato Tecnico Scientifico è presso l’UCID NAZIONALE in Roma, Via di Trasone, n. 56 e, con semplice delibera del Comitato di Presidenza Nazionale potrà essere trasferita ad altro indirizzo in Roma.

 

Art.5 – Durata

La durata del Comitato Tecnico Scientifico è a tempo illimitato, salvo quanto previsto dal precedente art. 3.

 

Art.6 – Finalità

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito per le seguenti finalità:

- Operare come organismo di supporto alle attività del Presidente Nazionale, in base agli indirizzi della Presidenza.

- Coadiuvare il Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell’art.13, c.4. lettera h) nell’elaborazione delle tematiche annuali da sottoporre all’Assemblea nazionale.

- Valorizzare le finalità e i programmi dell’UCID, disponibile a sostenerli nei modi e nelle forme opportune all’approccio UCID;

- Fungere da testimonials dei valori d’impegno e di professione cristianamente ispirati, qualificando con la presenza dei suoi membri le iniziative di formazione, di convegnistica, etc.;

- Individuare sulla base dei piani di attività dell’UCID, iniziative di carattere straordinario tali da diventare strumento del loro apporto.

 

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA – RIUNIONE DEGLI APPARTENENTI
AL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
FUNZIONAMENTO

 

Art.7– Struttura organizzativa.

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha autonomia giuridica ne amministrativa, ma è un’articolazione interna dell’UCID Nazionale.

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge le sue attività previste dal precedente art. 6, nel rispetto delle finalità stabilite dallo statuto dell’UCID Nazionale e nell’ambito del programma di attività deliberato dall’assemblea nazionale, e in costante dialogo con il Presidente Nazionale.

 

Art.8- Componenti del Comitato Tecnico Scientifico -durata di appartenenza.

Fanno parte di diritto il Presidente Nazionale e i Vice Presidenti.

L’iscrizione dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico e' accettata dal Presidente del CTS. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero illimitato di componenti, ma con un minimo di cinque. Può essere prevista la costituzione di un Esecutivo nell'ambito del CTS. I componenti scadono per dimissioni o per gravi motivi a seguito di delibera del Comitato di Presidenza Nazionale.

 

Art. 9 – Presidente, Vice Presidente, Segretario ed Esecutivo del CTS.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Presidente dell'UCID Nazionale. Il Vice Presidente, il Segretario del Comitato Tecnico Scientifico e l'eventuale Esecutivo del CTS sono nominati dal Presidente del Comitato Scientifico.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario del Comitato Tecnico Scientifico e l'eventuale Esecutivo hanno mandato di durata triennale e possono essere rinominati; in ogni caso la durata delle cariche deve rispettare quanto previsto dallo Statuto per l’UCID Nazionale.

 

Art. 10 - Riunione degli appartenenti al Comitato Tecnico Scientifico.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico si riuniscono almeno due volte l'anno, per l'impostazione e lo svolgimento delle loro attività.

La riunione dovrà essere convocata presso la sede della UCID NAZIONALE o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto; e comunque in Italia.

La convocazione della riunione avverrà minimo 15 giorni prima mediante avviso da comunicare ai singoli aventi diritto a mezzo di raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

La riunione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto, e non sono previste deleghe.

Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

La riunione è presieduta dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal membro più anziano di età.

Il Segretario del Comitato Tecnico Scientifico ne redige il verbale; in caso di sua assenza o impedimento il Presidente della riunione nomina un Segretario per la redazione del verbale .

Il Presidente o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, verifica la validità della costituzione della riunione, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni riunione si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente della riunione e dal Segretario.

 

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente:

- cura e svolge tutte le attività necessarie ad un ordinato svolgimento delle attività del Comitato Tecnico Scientifico;

- convoca e presiede le riunioni degli appartenenti al Comitato Tecnico Scientifico;

propone le linee programmatiche e di sviluppo delle attività del Comitato Tecnico Scientifico per la formazione del programma annuale da sottoporre alla riunione degli appartenenti al Comitato Tecnico Scientifico, e per la successiva approvazione del Presidente Nazionale.

 

Art.12 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, anche temporanea, o impedimento per qualsiasi causa.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella proposizione delle linee programmatiche e di sviluppo delle attività del Comitato Scientifico.

 

Art. 13. Il Segretario

Il Segretario, collabora con il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per l'applicazione del presente regolamento, per l'organizzazione e il buon funzionamento del comitato; sovrintende alla gestione ordinaria del comitato; assiste in genere il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico; verbalizza le riunioni degli appartenenti al Comitato.

 

TITOLO III

RISORSE – GRATUITA’ DELLE CARICHE – SCIOGLIMENTO

 

Art. 14- Risorse

Tenuto conto delle finalità del Comitato Tecnico Scientifico, i suoi componenti coopereranno al sostegno delle attività dell'UCID nazionale e dello stesso Comitato Tecnico Scientifico, con appositi "contributi liberali secondo indirizzi approvati dal Comitato Tecnico Scientifico.

Il Tesoriere dell'UCID Nazionale redige un budget di spesa vincolante per il comitato che viene consegnato al Presidente del Comitato Tecnico Scientifico o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, entro e non oltre il 30 del mese di novembre dell'anno precedente al fine di poter predisporre le linee programmatiche e di sviluppo del comitato.

Il Budget di spesa per il funzionamento e le attività del Comitato Tecnico Scientifico, non avendo lo stesso autonomia amministrativa e fiscale, e facendo parte del Bilancio dell'UCID Nazionale, è gestito in accordo con il Tesoriere nazionale UCID.

 

Art. 15 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche del Comitato Tecnico Scientifico sono a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi o rimborsi spesa di nessuna natura.

 

Art. 16 Scioglimento

La disciplina dello scioglimento del Comitato Tecnico Scientifico viene disciplinata dal precedente art. 3 del presente regolamento.